I brevetti offrono una tutela territorialmente limitata. Un brevetto italiano, francese o inglese proteggerà quindi l’invenzione nel solo territorio nazionale. Per proteggersi al di fuori dei confini nazionali è pertanto necessario provvedere a depositare corrispondenti domande di brevetto in tutti gli stati esteri di interesse quali:
- paesi in cui opera il titolare del brevetto;
- paesi in cui operano i concorrenti del titolare del brevetto;
- paesi in cui l’invenzione viene utilizzata sia come produzione che come vendita;
- paesi con elevato rischio di contraffazione;
- paesi in cui vi sono opportunità di valorizzazione del brevetto (es. licensing).
Esistono attualmente tre diverse modalità di estensione di un brevetto italiano all’estero:
- Brevetto nazionale estero;
- Brevetto europeo;
- Domanda internazionale di brevetto (PCT).
Il brevetto nazionale estero consiste nel richiedere protezione presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e al pagamento delle relative tasse. Il deposito di singoli brevetti esteri presso i rispettivi uffici brevetti nazionali è consigliabile nel caso in cui il numero di Paesi da proteggere sia contenuto, altrimenti può risultare un percorso scomodo e costoso.
Il brevetto europeo rappresenta una procedura centralizzata di deposito e di rilascio regolata dalla Convenzione per il Brevetto Europeo (European Patent Convention, Monaco 5 ottobre 1973), volta a semplificare il processo di estensione della protezione brevettuale in Europa. Sono attualmente più di 40 i Paesi coperti dal brevetto europeo, inclusi molti Stati non aderenti all’Unione Europea. Questa procedura tuttavia non fornisce un brevetto “europeo”, inteso come un unico brevetto valido in tutti i Paesi europei richiesti, bensì scaturisce in un fascio di brevetti nazionali, tutti identici tra loro, da convalidare nei diversi Paesi nei quali si desidera proteggere l’invenzione.
Una futura modalità di estensione di un brevetto in Europa che consentirà di ottenere tramite un’unica procedura centralizzata un brevetto valido nei Paesi membri dell’Unione Europea ed aderenti al progetto, senza necessità di convalida né traduzione, potrà nei prossimi anni essere rappresentata dal brevetto europeo con effetto unitario (c.d. brevetto unitario), attualmente in fase di studio presso l’EPO.
La domanda di brevetto internazionale, detto anche PCT (Patent Cooperation Treaty), è una procedura unificata di deposito di domande di brevetto valide in uno o più degli Stati aderenti al PCT (oltre 150 Paesi). Essa non termina dunque nella concessione di un brevetto, ma prevede una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda, che consente di rimandare ad un secondo momento (30/31 mesi dalla data di “priorità”) la scelta definitiva dei Paesi in cui estendere la tutela brevettuale; un differimento molto utile in quanto consente al titolare del brevetto di valutare, con maggiori elementi di giudizio, in quali Paesi continuare la procedura di tutela.
Nell’attuale mercato globale caratterizzato anche dalla forte diffusione del canale commerciale di Internet, le aziende si trovano a dover ampliare la protezione brevettuale al di fuori dei propri confini nazionali attraverso un’estesa copertura brevettuale in un crescente numero di Paesi. E’ quindi sempre consigliabile appoggiarsi ad un mandatario iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, che oltre a seguire l’iter di concessione del brevetto nei vari Paesi esteri, sappia suggerire un’attenta strategia di brevettazione che massimizzi i benefici, riducendo i costi.
I nostri professionisti sono a disposizione per aiutarti ad identificare la migliore strategia di tutela internazionale della tua invenzione e ad affiancarti durante tutto l’iter procedurale dalla presentazione della domanda, passando per eventuali opposizioni, fino alla concessione del titolo.
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