Con l’emanazione del D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Consulta il D.lgs 20 febbraio 2019 n. 15

Tra le principali novità introdotte si segnalano le modifiche alla disciplina del marchio collettivo, ora distinto in marchio collettivo e marchio di certificazione.

Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019 entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, quale che sia la data di scadenza del titolo, dovranno necessariamente indicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, se intendano optare per la sua classificazione in marchio collettivo come specificato nella nuova disciplina, o in marchio di certificazione.

Per maggiori informazioni sulla nuova disciplina del marchio collettivo, scrivi a info@metroconsult.it ed un nostro consulente iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ti contatterà al più presto